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Il pagamento in ritardo del premio non sana la scopertura assicurativa

È quanto mai consigliabile, utile e necessario segnare nel calendario le date di scadenza delle polizze che possediamo e attivare allert digitali, o suonerie di antica memoria, per evitare di subire danni non risarcibili e sinistri respinti, a causa del tardivo pagamento del premio di polizza.

di Bianca Pascotto

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione conferma il mutato orientamento giurisprudenziale sulle nefaste conseguenze del pagamento del premio oltre la sua scadenza, nonostante l’assicuratore lo accetti incondizionatamente e senza riserve.

IL FATTO

Tizio subisce dei danni per la mancata messa in sicurezza di una strada provinciale e chiede il ristoro del dovuto avanti il Tribunale di Crotone. La Provincia si costituisce chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della Zurich Ins., la quale eccepisce la mancata copertura assicurativa per il pagamento del premio della polizza RC, avvenuto oltre la scadenza.

Il Tribunale accoglie la domanda di Tizio e l’eccezione della compagnia, con conseguente rigetto della domanda di manleva della Provincia che appella.

La Corte catanzarese decide in modo diametralmente opposto e accoglie la domanda di garanzia, condannando la Zurich a indennizzare il proprio assicurato.

Per la Corte d’Appello, l’aver accettato il pagamento tardivo senza riserva alcuna, ha ingenerato nella Provincia il legittimo affidamento che i sinistri occorsi nell’arco della annualità assicurativa, sarebbero stati pagati e che l’attuale rifiuto del loro indennizzo è contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.

Zurich ovviamente non ci sta e ricorre al Supremo Collegio.

L’EPILOGO

Zurich, nel quarto motivo di ricorso posto all’attenzione della Corte, evidenzia come l’accettazione senza riserve del pagamento del premio oltre la scadenza, non implica in alcun modo la rinuncia della compagnia all’eccezione di non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

Solo in due casi siffatta condotta produce tale preclusivo effetto ai danni della compagnia:

1) quando l’assicuratore accetta il pagamento ed è già a conoscenza del sinistro;

2) quando vi sia prova di una prassi consolidata tra le parti che abbia indotto l’assicurato a confidare che anche in caso di pagamento tardivo la garanzia operi retroattivamente.

La doglianza della ricorrente coglie nel segno e il motivo risulta fondato.

La Corte, infatti, ricorda il recente precedente favorevole del 2022, evidenziando i motivi in forza dei quali, il pregresso contrario orientamento giurisprudenziale non poteva, né può essere condiviso per l’erroneità dei presupposti che lo caratterizza(va)no.

In sintesi l’articolata motivazione del giudice di legittimità fa leva su un concetto fondamentale che permea il sistema assicurativo e che non consente di parificare gli effetti dell’art. 1460 c.c. (inadimplendi non est adimplendum – ovvero all’inadempiente non si deve adempiere) a quelli dell’art. 1901 c.c. (mancato pagamento del premio e conseguente sospensione dell’assicurazione).

Nei contratti a prestazioni corrispettive, le obbligazioni assunte dalle parti trovano soddisfazione e remunerazione nel reciproco adempimento, ma nel contratto di assicurazione il pagamento del premio dell’assicurato non costituisce la contropartita della prestazione dovuta dall’assicuratore.

Infatti solo una parte del premio (caricamento) rappresenta il guadagno dell’assicuratore, mentre l’altra parte dello stesso (il premio puro), costituisce la riserva necessaria al pagamento dei sinistri.

L’assicuratore assume il rischio e l’obbligo di indennizzare i sinistri in ragione della raccolta premi calcola e stimata in rapporto alla statistica dei sinistri; l’affidamento sul pagamento dei premi si pone, quindi quale garanzia del corretto calcolo delle riserve per la tenuta ed efficienza del sistema.

Se i premi non vengono versati il sistema non regge e si crea uno squilibrio che incide negativamente sulla massa di tutti gli assicurati, squilibrio che l’art. 1901 c.c. mira ad eliminare con la sospensione della garanzia del contratto assicurativo.

Ricordiamoci, pertanto, che gli effetti del premio pagato in ritardo operano sempre ex nunc e non retroattivamente.

Siamo professionisti della gestione del rischio che operano per conto e nell’interesse del Cliente. Analizziamo le coperture assicurative esistenti ed elaboriamo proposte in relazione alle effettive esigenze

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